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DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 1996, n. 414

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/08/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/2014)
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Testo in vigore dal:  24-8-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 1996;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, il Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso.
2. Con effetto dalla data di cui al comma 1, sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad esclusione dei dipendenti da comuni, province e regioni esercenti direttamente in economia il pubblico servizio di trasporto, per i quali restano confermate le disposizioni dell'art. 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con la decorrenza ivi indicata:
a) i lavoratori di cui all'art. 4, comma primo, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio alla data del 31 dicembre 1995;
b) i lavoratori di cui all'art. 4, comma primo, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, e successive modificazioni ed integrazioni, assunti dalle aziende esercenti pubblico servizio di trasporto successivamente al 31 dicembre 1995;
c) i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ancorché sia avvenuta la cessazione anticipata dal servizio con diritto a prestazione differibile.
3. Sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di trattamenti pensionistici diretti ed ai superstiti a carico del soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in essere al 31 dicembre 1995 e dei trattamenti di pensione di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto. Gli oneri relativi ai predetti trattamenti pensionistici sono posti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
4. L'iscrizione di cui ai commi 2 e 3 è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed è valida ai fini delle prestazioni previste dalle norme che disciplinano il predetto Fondo e per gli oneri derivanti da eventuali trasferimenti di posizioni assicurative in altri regimi previdenziali.
5. Ai fini dell'iscrizione di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e c), per ciascuno degli iscritti al 31 dicembre 1995 al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, è costituita una posizione assicurativa e contributiva nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, in relazione ai periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione ed ai periodi in ogni caso utili nel Fondo medesimo.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L 'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- I commi 70 e 71 dell 'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) prevedono che:
"70. In coerenza con i principi informatori della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed in particolare con quanto disposto dall'art. 2, commi 22 e 23, della medesima legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo inteso al riordino del trattamento pensionistico del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che tenga conto anche dei seguenti criteri direttivi:
a) soppressione con decorrenza dal 1 gennaio 1996 del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ed iscrizione dei lavoratori di cui all'art. 4, primo comma, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, in servizio alla data del 31 dicembre 1995 ovvero assunti successivamente a tale data, all'assicurazione generale obbligatoria, con esclusione dei dipendenti dei comuni, province e regioni esercenti direttamente il pubblico servizio di trasporto per i quali restano confermate le disposizioni dell'art. 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con la decorrenza ivi indicata; l'iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed è valida ai fini delle prestazioni previste dalle norme che disciplinano il predetto Fondo;
b) determinazione dell'aliquota contributiva di finanziamento in misura che, con riferimento a quella in essere alla data di soppressione del predetto Fondo, risponda ad esigenze di solidarietà connesse alla salvaguardia, nell'ambito della categoria, delle flessibilità e peculiarità dell'attività lavorativa;
c) previsione del criterio del pro-rata per la determinazione della quota di pensione corrispondente alle anzianità assicurative acquisite anteriormente alla data di soppressione del Fondo.
71. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 70 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno trenta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo".
Note all'art. 1:
- L'art. 8 del R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2311, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 (Norme per l'equo trattamento del personale addetto alle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dall'industria privata, da province o da comuni) soppresso dal presente decreto, era il seguente:
"Art. 8. - Per le aziende il cui personale è iscritto alla cassa nazionale per le assicurazioni sociali, l'intero contributo di cui all'art. 6 del decreto luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, sarà dalla cassa nazionale assegnato ad un fondo speciale denominato 'fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasportò.
Per detto fondo la cassa terrà gestione separata da quella delle altre operazioni da essa esercitate.
Sul fondo così costituito si intendono trasferite tutte le attività esistenti nei fondi costituiti a norma dell'art. 7 del citato decreto luogotenenziale n. 467".
- Il comma 2 dell'art. 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi) così recita: "2.
A decorrere dal primo giorno del mese succesivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza è estesa ai dipendenti, a qualunque titolo assunti, anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale o straordinario ancorché l'assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenza o per attività non istituzionali".
- Il comma primo dell'art. 4 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto) così recita:
"È iscritto obbligatoriamente al Fondo:
a) il personale di ruolo, in servizio di prova o in pianta stabile, dipendente da:
1) aziende private esercenti ferrovie, tramvie, autolinee, filovie, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie e linee di navigazione interna, tenute alla applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativi allegati, successive aggiunte e modificazioni;
2) comuni, province, regioni e loro consorzi esercenti, in economia o mediante aziende speciali, i servizi di cui al precedente punto 1) e tenuti all'applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, nonché relativi allegati le successive aggiunte e modificazioni;
b) il personale effettivo o adibito in modo continuativo ai pubblici servizi di trasporto, dipendente dalle aziende e dagli enti di cui alla precedente lettera a) nei confronti dei quali non ricorre l'obbligo di applicazione del regolamento di cui all'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;
c) il personale dipendente da aziende esercenti in appalto, operazioni di riparazione, manutenzione, rifornimento e ricovero dei mezzi di trasporto utilizzati dalle aziende e dagli enti di cui alla precedente lettera a) per la gestione del pubblico servizio, semprechè, per effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, siano state loro estese le norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148".