stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 1996, n. 432

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente la finanza regionale e provinciale.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/9/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/10/1996)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-10-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

Quota variabile e coordinamento tra finanza statale
e finanza delle province autonome
1. L'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, è sostituito dal seguente:
"Art. 10. - 1. Per la definizione dell'accordo relativo alla determinazione della quota variabile di cui all'art. 78 dello statuto si tiene conto del complesso delle spese per interventi generali dello Stato, disposti negli stessi settori di competenza della provincia, mediante l'applicazione della media aritmetica dei parametri della popolazione e del territorio di ciascuna provincia, nonché della quota dell'incremento di gettito tributario da destinare allo Stato per le finalità e secondo i criteri di determinazione di cui ai commi 6 e 7.
2. L'accordo per la determinazione della quota variabile di ciascun esercizio è definito annualmente, d'intesa tra Governo e presidenti delle giunte provinciali, entro il mese di febbraio con riferimento alla quota relativa all'esercizio in corso. In relazione ad esigenze di certezza nella programmazione delle risorse da parte delle province, l'accordo può essere definito anche nell'esercizio precedente a quello di riferimento, su richiesta delle stesse, tenendo conto, qualora
(( necessario ))
, del disegno di legge finanziaria e dei disegni di legge collegati.
3. Le spese di cui al comma 1 sono desunte dagli stanziamenti del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio precedente, considerati tenendo conto delle variazioni successivamente apportate, incluse comunque quelle disposte dall'assestamento del bilancio ovvero, qualora ancora non approvato, dal relativo disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento. Il limite dei quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 78, primo comma, dello statuto è stimato in base al corrispondente valore definito per la quota variabile relativa all'esercizio precedente, corretto tenendo conto della evoluzione del gettito intervenuta, nonché delle indicazioni quantitative circa l'evoluzione del gettito stesso previste dal
(( documento ))
di programmazione economico finanziaria approvato dal Governo, relativo all'esercizio cui si riferisce la quota variabile.
4. Devono considerarsi generali gli interventi disposti dallo Stato sul territorio nazionale, sia in esso compreso o meno quello delle due province, purché non specificatamente localizzati in particolari zone del territorio medesimo.
5. Non sono comunque da considerare, ai fini della determinazione della quota variabile, le seguenti fattispecie:
a) le spese relative al personale statale in attività o
(( quiescenza ))
;
b) i fondi speciali destinati alla copertura di provvedimenti legislativi da adottare;
c) le spese iscritte nel bilancio dello Stato per la devoluzione o regolazione contabile di tributi o quote di tributi statali attribuiti alle
(( regioni ))
a statuto ordinario e speciale;
d) le spese riferite ad interventi statali relativi alle leggi di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, nel caso in cui le province siano ammesse ai relativi riparti;
e) gli interventi statali per la finanza locale.
6. Una quota del previsto incremento del gettito tributario, escludendo comunque gli incrementi derivanti dall'evoluzione tendenziale, spettante alle province autonome e derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica previste dalla legge finanziaria e dai relativi provvedimenti collegati, nonché dagli altri provvedimenti legislativi aventi le medesime finalità e non considerati ai fini della determinazione dell'accordo relativo all'esercizio finanziario precedente, da valutarsi al netto delle eventuali previsioni di riduzione di gettito conseguenti all'applicazione di norme connesse, può essere destinata, limitatamente agli esercizi previsti dall'accordo, al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dai predetti provvedimenti.
7. Nella determinazione della quota di cui al comma 6 si tiene conto altresì:
a) dei gettiti derivanti da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi se destinati per legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, delle spese di cui all'art. 9, nel caso in cui i predetti gettiti non risultino contabilizzati distintamente nel bilancio dello Stato, o non risultino temporalmente delimitati;
b) delle spese relative a nuove competenze trasferite o delegate dallo Stato alle province.
8. L'accordo di cui al comma 2 definisce i criteri e le modalità per la regolazione dei rapporti finanziari conseguenti. Nell'ambito della definizione dell'accordo medesimo si provvede altresì alla ricognizione congiunta delle modalità di applicazione dell'art. 9.
9. Il versamento della quota variabile spettante alle province è eseguito, con periodicità trimestrale, secondo le modalità di cui all'art. 8, comma 1. I relativi fondi sono resi disponibili alle scadenze secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4-bis.
10. Nel caso in cui non si perfezioni nel termine previsto l'accordo di cui al comma 2, la quota variabile viene versata a ciascuna provincia nella misura dell'80 per cento di quella spettante per l'esercizio immediatamente precedente, salvo conguaglio sulla base dell'intesa successivamente intervenuta".