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DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 1996, n. 367

Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-7-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
Testo in vigore dal:  23-5-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 16

Scritture contabili e bilancio
1. La fondazione, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile.
2. Il bilancio di esercizio della fondazione è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
3. Il Ministero del tesoro può stabilire specifici schemi di bilancio che tengano conto della particolare attività delle fondazioni. Può disporre, altresì, in rapporto al totale dell'attivo dello stato patrimoniale o al totale del valore della produzione e dei proventi del conto economico, che il bilancio, prima dell'approvazione, sia sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.
4. Il bilancio è approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.
5. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa al Ministero del tesoro
((e all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo,))
e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 23 aprile 1998, n. 134 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che le disposizioni di cui al presente articolo 16 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999