stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 1996, n. 207

Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-5-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal:  1-1-2021
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale
1. Per le finalità di cui al presente decreto è istituito presso l'INPS il "Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale" che opera mediante contabilità separata nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
2. Per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 31 dicembre 2000, gli iscritti alla Gestione di cui al comma 1 sono tenuti al versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09 per cento. Tale contribuzione è riscossa unitamente a quella prevista dalla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.
((9))
3. Per l'anno 1996 il pagamento di cui al comma 2 deve essere effettuato in unica soluzione entro il 20 ottobre 1996 con le modalità stabilite dall'INPS.
4. La contribuzione aggiuntiva di cui al comma 2:
a) per la quota pari allo 0,07 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui al comma 1;
b) per la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
5. Le somme non utilizzate o impegnate dal Fondo di cui al comma 1 a copertura degli oneri derivanti dalla concessione dell'indennizzo vengono devolute alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, ove potranno essere utilizzate a copertura delle prestazioni che fanno carico alla Gestione medesima.

(1) (2) (3) (4) (5)

--------------
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 72, comma 2) che "L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 è dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS per il periodo tra il 1 gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2006."
---------------
AGGIORNAMENTO (2)

La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 272) che "L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2009."
---------------
AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 2) che "L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2013."
---------------
AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 2) che "L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2014."
---------------
AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 2) che "L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2018".
---------------
AGGIORNAMENTO (9)

La L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 380) che "Dal 1° gennaio 2022, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è dovuta nella misura dello 0,48 per cento".