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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 201

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-6-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2005)
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vigente al 24/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  11-6-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art. 3;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;
Sulla proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Istituzione dei ruoli
1. Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia sono istituiti i seguenti ruoli, sottordinati rispettivamente l'uno all'altro e tutti a quelli degli ufficiali:
a) ruolo degli agenti ed assistenti;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli ispettori.
2. Nella tabella A allegata al presente decreto legislativo sono determinate le dotazioni organiche dei ruoli indicati al comma 1, nonché l'equiparazione tra le qualifiche degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato con quelle della Polizia di Stato.
3. Detti ruoli sostituiscono il ruolo organico dei sottufficiali e delle guardie del Corpo Forestale dello Stato, come stabilito dalla tabella A allegata alla legge 7 giugno 1990, n. 149.
4. La Scuola allievi sottufficiali e guardie forestali di Cittaducale assume la denominazione di Scuola del Corpo forestale dello Stato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica è sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 6 marzo 1992, n. 216, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale della altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzione e trattamento economici".
- La legge 29 aprile 1995, n. 130, reca: "Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate".
Nota all'art. 1:
- La tabella A allegata alla legge 7 giugno 1990, n. 149 (Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato) determina il ruolo dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato nei seguenti termini:
"TABELLA A RUOLO DEI SOTTUFFICIALI E DELLE GUARDIE DEL CORPO FORESTALE DELLO
STATO PERSONALE TECNICO CON FUNZIONI DI POLIZIA.
1-7-90 1-12-90 1-12-91 1-12-92 1-12-93 - - - - -
Maresciallo maggiore (a) 539 562 586 611 633 Maresciallo |
Brigadiere | 1.952 2.064 2.175 2.286 2.397 |

Appuntato scelto |
Appuntato |
Guardia scelta | 3.950 4.165 4.380 4.594 4.811 Guardia - Allievo guardia|

TOTALE. . . 6.441 6.791 7.141 7.491 7.841
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(a) Di cui rispettivamente 249, 263, 276, 290 e 303 con qualifica di 'sceltò ai sensi degli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970".