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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 199

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento ((del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza.))

note: Entrata in vigore del decreto: 01-09-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/2024)
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Testo in vigore dal:  20-2-2020
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Art. 36

Requisiti per la partecipazione ai concorsi
1. Al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indetto con le modalità di cui all'articolo 37, sono ammessi:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri, i finanzieri ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari nonché gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che:
1) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età;
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;
3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato, secondo le disposizioni emanate con determinazione del Comandante generale, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3;
4) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;
5) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
6) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
7) non siano sospesi dall'impiego o in aspettativa;
7-bis) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza;
b) i giovani, anche se alle armi, che posseggono i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
2) età non inferiore ad anni 17 e non superiore ad anni 26;
3) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
4) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo, né essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
5) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore del Corpo della guardia di finanza;
6) essere in possesso . A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
7) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;
8) essere riconosciuto in possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo in ferma volontaria del Corpo della guardia di finanza; (13) (14)
((8-bis) assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di concorso;))

9) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione
((, licenziato dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare,))
ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia
((, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il contingente per il quale si concorre))
;
10) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia.
2. Il personale in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 1, lett. a), che abbia frequentato, con esito favorevole, il corso motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia di finanza, se qualificato meritevole dalle autorità di cui al comma 1, lettera a), numero 3), può essere ammesso, a domanda, nel limite massimo di un quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al corso di cui all'art. 35 con esonero dalle relative prove concorsuali. I posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializiazione di motorista navale con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parità di punteggio, nell'ordine, a quelli di maggior grado, di maggiore anzianità di servizio e di maggiore età.
3. La partecipazione al concorso di cui al comma 2 non è ammessa per più di due volte.
4. Non si applicano gli aumenti dci limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.
5. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lett. b), indetto con le modalità di cui all'art. 46, possono essere ammessi:
a) gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" che:
1) abbiano riportato, nell'ultimo triennio, la qualifica almeno di "superiore alla media" o giudizio equivalente;
2) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna ;
3) non siano già stati rinviati, d'autorità, dal corso previsto dall'art. 44 del presente decreto ovvero da corsi equipollenti per il conseguimento della nomina a maresciallo;
4) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
5) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
6) non siano sospesi dall'impiego o in aspettativa;
7) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;
8) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, qualora partecipano al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), n. 1), ovvero della laurea triennale in discipline economico-giuridiche qualora partecipano al concorso di cui al successivo comma 1, lettera b), n. 2), dello stesso articolo 35;
8-bis) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza;
b) gli appartenenti al ruolo «appuntati e finanzieri» che, oltre a possedere i requisiti di cui alla precedente lettera a), hanno compiuto almeno cinque anni di servizio nel Corpo:
1) abbiano compiuto almeno 7 anni di servizio nel corpo;
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
5-bis. Gli aspiranti che presentano domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non sono ammessi ai concorsi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b).
5-ter. I brigadieri capo possono partecipare, per ciascun anno, soltanto ad uno dei concorsi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b).
((
5-quater. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1 e di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a esecutore e archivista in servizio permanente della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza, è richiesto:
a) il possesso di un'età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Per il personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite anagrafico massimo è elevato a 45 anni;
b) di non essere stati giudicati non idonei a prestare servizio nel medesimo complesso bandistico.
))
6. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a) e b), per difetto dei prescritti requisiti.

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AGGIORNAMENTO (6)

La Corte Costituzionale, con sentenza 12-24 luglio 2000, n. 332 (in G.U. 1a s.s. 2/8/2000, n. 32) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del comma 1, lettera b), numero 3, del presente articolo "nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi ai corsi per il conferimento della nomina a maresciallo, l'essere senza prole".
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AGGIORNAMENTO (8)

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre-12 novembre 2002, n. 445 (in G.U. 1a s.s. 20/11/2002, n. 46) ha dichiarato, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente articolo,comma 1, lettera b), numero 3.
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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 23) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), numero 8), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, per la partecipazione al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), numero 2), del medesimo decreto è richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari. Per il medesimo concorso, il Comandante generale della Guardia di finanza, nell'ambito dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, può fissare con il bando di concorso di cui all'articolo 46 del medesimo decreto, aliquote di posti da riservare al personale in possesso di laurea triennale, individuandone le relative classi".
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AGGIORNAMENTO (14)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126, ha disposto (con l'art. 36, comma 24) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), numero 8), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, per la partecipazione al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), numero 2), del medesimo decreto è richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari. Per il medesimo concorso, il Comandante generale della Guardia di finanza, nell'ambito dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, può fissare con il bando di concorso di cui all'articolo 46 del medesimo decreto, aliquote di posti da riservare al personale in possesso di laurea triennale, individuandone le relative classi".