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DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1995, n. 77

Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto legislativo: 17/05/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2004)
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Testo in vigore dal:  1-1-2005
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Art. 115

(Tempi di applicazione)
1. Le disposizioni relative alla struttura del bilancio di previsione contenute nel capo secondo si applicano a partire dall'esercizio finanziario 1996.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 71 si applicano, fatta salva la facoltà di anticipazione, con la seguente gradualità:
a) anno 1996 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane previste dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) anno 1997 comuni con popolazione da 40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma della lettera a);
c) anno 1998 comuni con popolazione da 5.000 a 39.999 abitanti;
d) anno 1999 comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; (2)(18a)(19)
((20))
3. Ai fini di cui al comma 2 per le città metropolitane vale l'anno fissato per i comuni di pari dimensione demografica. per le provincie vale l'anno fissato per il comune capoluogo, per le unioni di comuni vale l'anno fissato per il comune di maggiore dimensione partecipante all'unione e per le comunità montane vale l'anno fissato per il comune totalmente montano di maggiore dimensione facente parte della comunità.
3-bis. In deroga all'art. 31, per il primo anno di applicazione dei nuovi modelli e schemi di bilancio, di cui all'art. 114, l'avanzo di amministrazione deve essere prioritariamente utilizzato per la reiscrizione dei residui passivi perenti.

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 27 ottobre 1995, n. 444 convertito con modificazioni dalla
L. 20 dicembre 1995, n. 539 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera d))che " le disposizioni relative alla struttura del bilancio di previsione degli enti locali e quelle relative al conto economico, al conto del bilancio, al conto del patrimonio e al conto del tesoriere si applicano a partire dall'esercizio 1997.
Conseguentemente le scadenze previste per l'applicazione della disciplina del conto economico di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 77 del 1995 sono così prorogate:
1) anno 1997 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in
poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane previste dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
2) anno 1998 per i comuni con popolazione da 40.000 a 99.999
abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma del n. 1);
3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000 a 39.999
abitanti;
4) anno 2000 per i comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti".
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AGGIORNAMENTO (18a)

Il D.L. 27 ottobre 1995, n. 444 convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1995, n. 539 come modificato dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388 lettera d) ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera d)) che "le disposizioni relative alla struttura del bilancio di previsione degli enti locali e quelle relative al conto economico, al conto del bilancio, al conto del patrimonio e al conto del tesoriere si applicano a partire dall'esercizio 1997. Conseguentemente le scadenze previste per l'applicazione della disciplina del conto economico di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 77 del 1995 sono così prorogate: 1) anno 1997 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane previste dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 2) anno 1998 per i comuni con popolazione da 40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma del n. 1); 3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000 a 39.999 abitanti; 4) anno 2000 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti; 4-bis) anno 2001 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti."
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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1995, n. 539 come modificato dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera d)) che "le scadenze previste per l'applicazione della disciplina del conto economico di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 77 del 1995 sono così prorogate:
1) anno 1997 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane previste dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
2) anno 1998 per i comuni con popolazione da 40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma del n. 1);
3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000 a 39.999 abitanti;
4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

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AGGIORNAMENTO (20)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 539) che "I termini previsti per l'applicazione della disciplina del conto economico, di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono differiti all'anno 2004 e all'anno 2006, rispettivamente per i comuni di cui ai numeri 4) e 4-bis) del comma 1, lettera d), dell'articolo 8 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539."