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DECRETO LEGISLATIVO 2 maggio 1994, n. 315

Attuazione della direttiva 92/101/CEE che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonchè la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/6/1994
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Testo in vigore dal:  10-6-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 14, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/101/CEE del Consiglio del 23 novembre 1992 che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della società per azione nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa;
Ritenuta l'opportunità di provvedere alla attuazione della direttiva predetta, essendo scaduto il relativo termine;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 1994;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali, di grazia e giustizia, del commercio con l'estero e, ad interim, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per le riforme elettorali ed istituzionali e, ad interim, degli affari esteri e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Acquisto delle azioni proprie

Il terzo comma dell'art. 2357 del codice civile è sostituito dal seguente:
"In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1993). L'art. 14 così recita:
"Art. 14. (Salvaguardia del capitale delle società per azioni: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/101/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'applicazione della direttiva anche in caso di controllo indiretto;
b) avere preminente riguardo all'esigenza di tutela del capitale delle società controllante e di quella controllata;
c) prevedere un regime transitorio che consenta il graduale adattamento alle prescrizioni della direttiva nei limiti consentiti dalla medesima;
d) prevedere che, nel caso di partecipazioni reciproche, che intercorrano fra società in rapporto di controllo, si applichino i limiti percentuali previsti dalla direttiva, in luogo di quelli stabiliti dall'art. 5, comma ottavo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90".
- La direttiva del Consiglio 92/101/CEE è pubblicata in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 347 del 28 novembre 1992.
- La direttiva del Consiglio 77/91/CEE è pubblicata in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 26 del 31 gennaio 1977.
Nota all'art. 1:
- Il terzo comma dell'art. 2357 del codice civile così recitava: "In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale".