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DECRETO LEGISLATIVO 22 aprile 1994, n. 320

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2015)
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vigente al 13/06/2014
Testo in vigore dal:  15-6-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta della commissione paritetica;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nella seduta del 6 aprile 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:

NORME

DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

Art. 1

Modifiche alle norme di attuazione
1. Le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta, contenute nella legge 5 luglio 1975, n. 304, nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1975, n. 861, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1985, n. 1142, nella legge 16 maggio 1978, n. 196, nel decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, nei decreti legislativi 28 dicembre 1989, n. 430, n. 431, n. 432, n. 433, n. 434, nel decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282, le norme di trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, nonché l'ordinamento finanziario della regione stabilito, ai sensi dell'art. 50, comma 3, dello statuto speciale, con la legge 26 novembre 1981, n. 690, e con l'art. 8, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere modificati solo con il procedimento di cui all'art. 48-bis del medesimo statuto speciale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitarne la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, aggiunge il seguente art. 48-bis dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4:
"Art. 48-bis. - Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso".
- L'art. 12, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è il seguente: "7. Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono emanate entro il 31 marzo 1994; le spese sostenute a partire dall'anno 1994 dallo Stato per le funzioni da trasferire, determinate d'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono poste a carico degli enti interessati, a condizione che il trasferimento venga completato entro il 31 luglio 1994. Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite, con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle regioni e province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello Stato".
Note all'art. 1:
- La legge n. 304/1975 reca norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico in Valle d'Aosta.
- Il D.P.R. n. 861/1975 disciplina gli organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche nella regione.
- Il D.P.R. n. 1142/1985 prevede il trasferimento di funzioni in materia di industria, commercio, annona ed utilizzazione delle miniere.
- La legge n. 196/1978 contiene il trasferimento e la delega di funzioni alla regione nonché norme sul controllo degli atti amministrativi.
- Il D.P.R. n. 182/1982 estende alla regione Valle d'Aosta le disposizioni del D.P.R. n. 616/1977 e la normativa concernente gli enti soppressi.
- Il D.Lgs. n. 430/1989 contiene norme di attuazione dello statuto regionale in materia di previdenza ed assicurazioni sociali.
- Il D.Lgs. n. 431/1989 contiene norme di attuazione in materia di finanze regionali e comunali.
- Il D.Lgs. n. 432/1989 contiene norme di attuazione in materia di polizia locale, urbana e rurale.
- Il D.Lgs. n. 433/1989 contiene norme di attuazione in materia di istruzione tecnico-professionale.
- Il D.Lgs. n. 434/1989 contiene norme di attuazione in materia di coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali.
- Il D.Lgs. n. 282/1992 contiene norme per l'armonizzazione delle disposizioni dalle legge 8 giugno 1990, n. 142 (Nuovo ordinamento delle autonomie locali) con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta.
- Il D.Lgs.Lgt. n. 545/1945 contiene l'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta.
- Il D.L.C.P.S. n. 365/1946 contiene l'ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle nonché l'istituzione nella regione di una sovraintendenza agli studi.
- Il D.L.C.P.S. n. 532/1946 dispone la devoluzione alla Valle d'Aosta dei servizi esercitati dallo Stato nelle materie di competenza regionale.
- L'art. 50, comma 3, dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta è il seguente:
"Art. 50. - Per le modificazioni del presente statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
L'iniziativa per la revisione appartiene anche al consiglio della Valle.
Entro due anni dall'elezione del consiglio della Valle, con legge dello Stato, in accordo con la giunta regionale, sarà stabilito, a modifica degli articoli 12 e 13, un ordinamento finanziario della regione.
Le disposizioni concernenti le materie indicate nell'art. 123 della Costituzione della Repubblica possono essere modificate con le forme prevedute nello stesso articolo".
- La legge n. 690/1981 dispone la revisione dell'ordinamento finanziario della regione.
- Il testo del quarto comma dell'art. 8 della legge n. 498/1992 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) è il seguente: "4. In relazione all'attuazione della direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente il completamento del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, è corrisposta a partire dall'anno 1993 alla regione Valle d'Aosta una assegnazione statale d'importo pari al gettito attribuito per l'anno 1991 ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera a), della legge 26 novembre 1981, n. 690, a titolo di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione delle sole merci comunitarie, incrementato annualmente in misura pari al tasso di inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 362. Conseguentemente cessa, a partire dall'anno 1993, l'attribuzione della quota dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione, prevista dal predetto art. 3, primo comma, lettera a), della legge 26 novembre 1981, n. 690, limitatamente alle merci provenienti dai Paesi della Comunità economica europea".
- Il testo dell'art. 48-bis dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta, introdotto dall'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali) è riportato sub note alle premesse.