stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-1-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 456

Utilizzazioni in compiti connessi con la scuola

1.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 ))
.
2.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 ))
.
3.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 ))
.
4.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 ))
.
5.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 ))
.
6.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 ))
.
7.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 ))
.
8.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 ))
.
9.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 ))
.
10.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 ))
.
11.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 ))
.
12. Non si applicano al personale della scuola le disposizioni che prevedono comandi, con riguardo alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli altri dipendenti pubblici, senza specifico riferimento allo stesso personale della scuola; fanno eccezione le disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1953, n. 87, nella legge 9 agosto 1948, n. 1077, nel regio decreto 24 luglio 1924, n. 1100 e nella legge 23 agosto 1988, n. 400. Possono, inoltre, essere disposti comandi di personale della scuola presso l'Istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.) di Roma e presso gli I.S.E.F. pareggiati, purché con oneri a loro carico.
13. Restano ferme le norme che l'articolo 294 detta per la dotazione di personale necessaria al funzionamento degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica, nonché le norme di cui alla legge 16 gennaio 1967, n. 3, alla legge 13 agosto 1980, n. 464, e alla legge 2 dicembre 1967, n. 1213, nel limite di un contingente di docenti della scuola elementare e di direttori didattici non superiore a duecento unità. È fatto altresì salvo quanto disposto dall'articolo 458 circa il mantenimento ad esaurimento nell'assegnazione ai compiti attualmente svolti dal personale della scuola che trovasi nelle condizioni ivi previste.
14. Il presente articolo non si applica ai comandi, disposti in base ad accordi internazionali, presso enti od organismi stranieri od internazionali. Non si applica altresì ai comandi relativi allo svolgimento di compiti di insegnamento che le vigenti disposizioni pongono a carico del Ministero della pubblica istruzione.
15.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 ))
.
16.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 ))
.
17.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 ))
.