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DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  2-11-2005
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Art. 250

Privatisti
1. Non può presentarsi all'esame di ammissione all'accademia di belle arti chi non abbia conseguito almeno quattro anni prima la licenza di scuola media.
2. I periodi di tempo che devono intercorrere fra gli esami che si svolgono nei conservatori di musica sono stabiliti con regolamento.
3. Le limitazioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai candidati che abbiano raggiunto il ventiduesimo anno di età.
4. All'esame di licenza dell'Accademia di belle arti non sono ammessi candidati privatisti.
((41))


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AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1) che " per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme: articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252, 372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297."