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DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 1993, n. 546

Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego.

note: Entrata in vigore della legge: 13/01/1994
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Testo in vigore dal:  13-1-1994

Art. 37

1. L'articolo 73 è sostituito dal seguente:
"Art. 73 (Norma finale). - 1. Restano salve per la regione Valle d'Aosta le con il competenze in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.
2. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini o albi professionali. Il personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, riguardanti i segretari comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi gli articoli 10 e 13 - sull'ordinamento della polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché per i segretari comunali e provinciali il trattamento economico è definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto.
4. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto.
5. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106, 31 gennaio 1992, n. 138, provvederanno ad adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, all'articolo 9, comma 2, ed all'articolo 65, comma 3. Le predette amministrazioni si attengono nella stipulazione dei contratti collettivi alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ne autorizza la sottoscrizione in conformità all'articolo 51, commi 1 e 2.
6. Con uno o più regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme di adeguamento alla disciplina contenuta nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, relative all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato.
6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decretolegge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331".
Nota all'art. 37:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs.
n. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 6 (Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università.).
1-4 (Omissis).
5. Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato medico di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, delle aree tecnico- scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali".
- Si riporta il testo dell'art. 52, comma 2, della legge n. 142/90 (Ordinamento delle autonomie locali). "2. La legge regola l'istituzione dell'albo e i requisiti professionali per la iscrizione, la classificazione degli enti e il trattamento economico, le attribuzioni e le responsabilità, i trasferimenti ed i provvedimenti disciplinari, le modalità di accesso e progressione in carriera, nonché l'organismo collegiale, territorialmente articolato, presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e composto pareteticamente dai rappresentanti degli enti locali, del Ministero dell'interno e dei segretari, preposto alla tenuta dell'albo e chiamato ad esercitare funzioni di indirizzo e di amministrazione dei segretari comunali e provinciali. La legge disciplina altresì le modalità del concorso degli enti locali alla nomina e alla revoca del segretario fra gli iscritti all'albo di cui al comma 1".
- La legge n. 65/1986, reca: "Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale"
- La legge n. 2174/1936, reca: "Esposizione universale ed internazione indetta in Roma per l'anno 1941".
- La legge n. 312/1936, reca: "Interventi straordinari integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate".
- La legge n. 186/1988, reca: "Istituzione della agenzia spaziale italiana".
- La legge n. 266/1988, reca: "Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianto ed agricoltura, del comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) dell'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del registro aeronautico italiano (RAI)".
- La legge n. 106/1989, reca: "Riordino dell'istituto nazionale per il commercio con l'estero".
- La legge n. 138/1992, reca: "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionzlità del comitato olimpico nazionale italiano (CONI)".
- Per il riferimento all'art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988 vedi nota all'art. 14.
- L'art. 2 della più volte citata legge n. 421/1992 tratta della razionalizzazione della revisione e delle dis- cipline in materia di pubblico impiego.
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge n. 384/1992 convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992 n. 438 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali):
"Art. 7 (Misure in materia di pubblico impiego). - 1.
Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi è corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. Al personale disciplinato delle leggi 1 aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n. 287, ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonché a quello degli enti, delle aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale.
2. Per l'anno 1993 non si applicano gli incrementi retributivi per il personale dirigente dello Stato e per le categorie di personale ad esso comunque collegate, previsti dall'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché quelli previsti per il personale di cui all'art. 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, del medesimo articolo 8.
3. Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque comportano incrementi retributivi in conseguenza sia di automatismi stipendiali, sia dell'attribuzione di trattamenti economici, per progressione automatica di carriera, corrispondenti a quelli di funzioni superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate.
4. Per l'anno 1993 le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991.
5. Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992.
6. Le indennità di missione e di trasferimento, le indennità sostitutive dell'indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni nei limiti del tasso programmato di inflazione e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.
7. L'art. 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, va interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge non possono essere più adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992.
8. Le amministrazioni pubbliche che abbiano provveduto alla ridefinizione delle piante organiche possono indire concorsi di reclutamento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 23 luglio 1991, n. 223. In ogni caso per l'anno 1993, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle consentite da specifiche norme legislative, avvengono secondo le disposizioni di cui all'art. 5 commi 1, 3 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Tale disciplina si applica anche agli enti di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. I riferimenti temporali già prorogati dall'art. 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono ulteriormente prorogati di un anno.
9. Il primario ospedaliero al quale sono affidate le funzioni di soprintendente o di direttore sanitario ospedaliero non può svolgere attività di diagnosi o cura e cessa dalla responsabilità della divisione o servizio di cui è titolare per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni. La nomina a ccordinatore sanitario deve essere basata sul possesso di competenze specifiche oggettivamente attestabili nei settori igienico-sanitari".
- Il D.L.L. n. 331/45 reca: "Costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi e passaggio a quest'ultimo delle funzioni dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero".