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DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 1993, n. 546

Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego.

note: Entrata in vigore della legge: 13/01/1994
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Testo in vigore dal:  13-1-1994

Art. 35

1. L'articolo 70 è sostituito dal seguente:
"Art. 70 (Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato). - 1. Il più efficace perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 3, ed agli articoli 63, 64 e 65 è realizzato attraverso l'integrazione funzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, da conseguirsi mediante apposite conferenze di servizi presiedute dal Ministro per la funzione pubblica o da un suo delegato.
2. L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è oggetto di verifica del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Dipartimento della funzione pubblica, con riguardo, rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti degli istituti contrattuali sull'efficiente organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro azione.
3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di legge, comunque sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche richiedono il necessario concerto del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programazione economica e del Dipartimento della funzione pubblica. I provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato incidenti nella medesima materia sono adottati d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica in apposite conferenze di servizi da indire ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241".
Nota all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990 (Nuove norme, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazioneprocedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolamente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".