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DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 1993, n. 534

Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/12/1993
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Testo in vigore dal:  28-12-1993

Art. 2

1. Al titolo IV del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 42:
1) al quarto comma, dopo le parole: "i rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e";
2) all'ultimo comma, dopo le parole: "le liste dei candidati" sono inserite le seguenti: "nonché due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali";
b) all'articolo 45, dopo il settimo comma, è inserito il seguente:
"Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
c) all'articolo 48, primo comma, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti delle liste e dei candidati nei collegi uninominali votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio."; al secondo periodo, dopo le parole: "in una qualsiasi delle sezioni" sono inserite le seguenti: "del collegio uninominale o";
d) all'articolo 53, primo comma, le parole: "di lista o" sono sostituite dalle seguenti: "di lista e";
e) all'articolo 58:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalle rispettive cassette o scatole una scheda per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e le consegna all'elettore opportunamente piegate insieme alla matita copiativa.";
2) al secondo comma, primo periodo, le parole: "sulla scheda, con la matita," sono sostituite dalle seguenti: ", con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, un segno sul cognome e nome del candidato preferito o comunque nel rettangolo che lo contiene e, sulla scheda per la scelta della lista,"; al secondo periodo, le parole "la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla" sono sostituite dalle seguenti: "le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle";
3) dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:
"Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
f) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:
"Art. 59. - Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista. Una scheda valida per l'elezione del candidato nel collegio uninominale rappresenta un voto individuale.";
g) all'articolo 62, primo comma, le parole: "la scheda" sono sostituite dalle seguenti: "le schede";
h) all'articolo 63, primo comma, le parole: "la scheda" sono sostituite dalle seguenti: "una scheda".