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DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 1993, n. 533

Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-12-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/2020)
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Testo in vigore dal:  26-6-2019
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Art. 20

1. L'elezione uninominale
((nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore))
e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:
a)
((nelle regioni che eleggono un solo senatore))
la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione di candidatura è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale
((del capoluogo di regione))
;
b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165;
c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle
((regioni di cui al presente articolo))
sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;
d) il tribunale
((del capoluogo di regione))
, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.