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DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 1993, n. 533

Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-12-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/2020)
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Testo in vigore dal:  12-11-2017
aggiornamenti all'articolo

Art. 14

((
1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.
3. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
))
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AGGIORNAMENTO (9)

La Corte Costituzionale con sentenza 4 dicembre 2013 - 13 gennaio 2014 n. 1 (in G.U. 1a s.s. 15/01/2014 n. 3) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati.