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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1993, n. 51

Regolamento concernente la disciplina delle ispezioni sugli interventi di emergenza.

note: Entrata in vigore del decreto: 06/03/1993
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Testo in vigore dal:  6-3-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 20 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale di protezione civile, che dispone l'emanazione di un apposito regolamento per la disciplina di un sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere in attuazione delle attività amministrative relative agli interventi di emergenza;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutti gli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; agli interventi disposti da ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose ai sensi dell'art. 5, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225; nonché agli interventi diretti al superamento dell'emergenza comunque effettuati con oneri a carico dello Stato.
2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può altresì disporre ispezioni in applicazione del presente regolamento su ogni intervento attuato da pubbliche autorità in occasione di emergenze.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge n. 225/1992 istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile:
"Art. 20 (Disciplina delle ispezioni). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottato a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento volto ad introdurre e disciplinare un sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione delle attività amministrative relative agli interventi di emergenza".
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Si trascrive il testo dei commi 1 e 3 della legge n. 225/1992, già citata:
"1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
2. (Omissis).
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione".