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DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507

Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/12/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/2020)
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vigente al 04/10/2013
Testo in vigore dal:  24-12-1993 al: 31-12-2019
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza degli enti territoriali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1993;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1993;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.



AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo e
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge n. 421/1992 reca: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in
materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale". Si trascrive il testo del relativo
art. 4:
"Art. 4 (Finanza degli enti territoriali). - 1. Al fine
di consentire alle regioni, alle province ed ai comuni di
provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno
finanziario attraverso risorse proprie, il Governo della
Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, uno o
più decreti legislativi, diretti:
a) all'istituzione, a decorrere dall'anno 1993, dell'imposta comunale immobiliare (ICI), con l'osservanza
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
1) applicazione dell'ICI sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati e attribuzione della titolarità dell'imposta al comune ove sono ubicati gli immobili;
2) assoggettamento all'imposta, per anni solari, del
proprietario dell'immobile ovvero del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non
residente nel territorio dello Stato; l'imposta è dovuta
proporzionalmente al periodo ed alla quota di possesso nel corso dell'anno;
3) determinazione del valore dei fabbricati sulla base
degli estimi del catasto edilizio o valore comparativo in
caso di non avvenuta iscrizione al catasto; negli anni
successivi le rendite catastali, su cui sono calcolati i
valori degli immobili, sono rivalutate periodicamente in
base a parametri che tengano in considerazione gli
effettivi andamenti dei mercati immobiliari;
4) determinazione del valore dei terreni agricoli
sulla base degli estimi del catasto;
5) determinazione del valore delle aree fabbricabili
sulla base del valore venale in comune commercio, esclusi i terreni su cui persista l'utilizzazione agro-silvo-
pastorale da parte dei soggetti indicati al n. 10),
demandando al comune, se richiesto, con propria
certificazione, la definizione di area fabbricabile; negli eventuali procedimenti di espropriazione si assume il
valore dichiarato ai fini dell'ICI se inferiore
all'indennità di espropriazione determinata secondo i
vigenti criteri. In caso di utilizzazione edificatoria
dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di
recupero a norma dell'art. 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base
imponibile è costituita dal valore dell'area fino alla
data di ultimazione dei lavori di costruzione,
ricostruzione o ristrutturazione o, comunque, fino alla
data in cui il fabbricato è assoggettato all'ICI;
6) determinazione di un'aliquota unica da parte del comune in misura variante dal 4 al 6 per mille, con
applicazione dell'aliquota minima in caso di mancata
determinazione e con facoltà di aumentare l'aliquota
massima fino all'uno per mille per straordinarie esigenze
di bilancio;
7) esenzione dall'imposta per:
7.1) lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le
comunità montane, i consorzi fra detti enti, le unità
sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche
autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, nonché le camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura. L'esenzione spetta
limitatamente agli immobili destinati esclusivamente ai
compiti istituzionali dell'ente;
7.2) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui
all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a),
della legge 20 maggio 1985, n. 222;
7.3) i fabbricati destinati esclusivamente
all'esercizio del culto, purché compatibile con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
7.4) i fabbricati di proprietà della Santa Sede
indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato
lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso
esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
7.5) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per
i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul
reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali
resi esecutivi in Italia;
7.6) i fabbricati con destinazione ad usi culturali
di cui all'art. 5- bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni;
7.7) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 ad E/9;
7.8) i fabbricati in corso d'opera non utilizzati;
7.9) i fabbricati di cui al n. 8) recuperati al fine
di essere destinati alle attività assistenziali di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per il periodo in cui
sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
7.10) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o
di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
8) riduzione dell'imposta del 50 per cento per i
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto
non utilizzati;
9) detrazione dall'imposta dovuta per l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo di un importo di lire 180.000 rapportato al periodo e alla quota per i quali sussiste la detta destinazione. La disposizione si applica anche per le unità immobiliari
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari di
cooperative edilizie a proprietà indivisa;
10) i terreni agricoli di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro
attività a titolo principale, purché dai medesimi
condotti, il cui valore sia non superiore a lire 50 milioni complessive, sono esenti da imposta. Sui medesimi terreni
agricoli l'imposta è dovuta per scaglioni di valore
imponibile complessivo, nelle seguenti misure:
10.1) nella misura del 30 per cento per un valore
complessivo compreso tra 50 milioni e 120 milioni;
10.2) nella misura del 50 per cento per un valore
compreso tra 120 milioni e 200 milioni;
10.3) nella misura del 75 per cento per un valore
compreso tra 200 milioni e 250 milioni;
11) accertamento e riscossione dell'imposta a cura del
comune, previa dichiarazione da parte del soggetto passivo, a trasmettere anche all'anagrafe tributaria; attribuzione
da parte della giunta comunale della responsabilità di
gestione dell'imposta ad un funzionario; collaborazione
informativa tra il Ministero delle finanze ed i comuni
anche a mezzo del sistema telematico dei comuni;
12) rimborso dell'imposta pagata, con relativi
interessi nella misura legale, per le aree divenute
inedificabili, a condizione che il vincolo di
inedificabilità perduri per almeno tre anni; il rimborso
è limitato all'imposta pagata per il periodo di tempo
decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente i dieci anni;
13) devoluzione delle controversie alla competenza delle commissioni tributarie;
14) determinazione di soprattasse in misura non
eccedente il 50 per cento dell'imposta o della maggiore
imposta dovuta ed il 20 per cento dell'imposta non versata o tardivamente versata, graduandone l'entità in relazione alla gravità dell'infrazione e prevedendo la
inapplicabilità della soprattassa per omesso o tardivo
versamento dipendente da procedure fallimentari in corso;
15) determinazione di pene pecuniarie in misura non
eccedente lire 200.000 per le infrazioni di carattere
formale;
16) esclusione dei redditi dominicali delle aree
fabbricabili, dei redditi dei terreni agricoli e dei
redditi dei fabbricati dall'ambito di applicazione
dell'imposta locale sui redditi (ILOR), nonché detrazione, per l'abitazione principale, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di un importo non eccedente 120.000 lire e di uguale importo dall'imposta sul reddito delle
persone giuridiche (IRPEG) per ognuna delle unità
immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà
indivisa adibita ad abitazione principale dei soci
assegnatari;
17) soppressione dal 1 gennaio 1993, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM); tuttavia ne sarà prevista l'applicazione, con le aliquote massime e l'acquisizione del gettito all'erario dello Stato per i presupposti di imposta che si verificano nel decennio successivo al 31 dicembre 1992, assumendo come valore fi-
nale quello al 31 dicembre 1992;
18) in caso di espropriazione per pubblica utilità,
oltre alla indennità determinata secondo i criteri
vigenti, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla
differenza tra l'importo dell'ICI corrisposta
dall'espropriato, o dal suo dante causa, negli ultimi
cinque anni e l'importo dell'ICI che sarebbe stato
corrisposto sulla base dell'indennità, oltre gli interessi legali sulla stessa differenza;
19) non deducibilità dell'ICI agli effetti delle imposte erariali sui redditi;
b) all'attribuzione ai comuni, a decorrere dal 1994,
della facoltà, connessa alla politica degli investimenti, di istituire un'addizionale all'IRPEF in misura non
eccedente l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno
1993, il 2 per cento di quella relativa all'anno 1994, il 3 per cento di quella relativa all'anno 1995 ed il 4 per
cento di quella relativa agli anni 1996 e successivi. Con
delibera del consiglio comunale possono essere stabilite
riduzioni dell'addizionale per categorie di meno abbienti
individuate sulla base di indici obiettivi di carattere
sociale. L'addizionale è riscossa, mediante distinto
versamento, in unica soluzione, nei termini e secondo le
modalità previsti per il versamento a saldo dell'IRPEF. Il provento dell'addizionale è devoluto dallo Stato in favore del comune di domicilio fiscale del contribuente. Per la
disciplina dell'addizionale si applicano le disposizioni in materia di IRPEF; l'addizionale non è deducibile agli
effetti delle imposte erariali sul reddito. Saranno,
altresì, emanate norme dirette ad ampliare ed incentivare, anche prevedendo forme di compartecipazione al maggior
gettito risultante dalla stessa attività, l'attività di
segnalazione dei comuni prevista dal terzo comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
c) all'attribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 1993,
alle regioni a statuto ordinario - già titolari di una
parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'art. 4
della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito
dall'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, e succes-
sive modificazioni - dell'intera tassa automobilistica
complessivamente dovuta, nonché della soprattassa annuale di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1976, n. 786, e della tassa speciale di cui all'art. 2
della legge 21 luglio 1984, n. 362, con l'osservanza dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
1) le misure della tassa automobilistica, della
soprattassa annuale e della tassa speciale possono essere
stabilite, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, alle scadenze previste nell'art. 4 della legge 16 maggio 1970,
n. 281, nel testo modificato dalla legge 14 giugno 1990, n. 158, e successive modificazioni, nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento di quelle vigenti nell'anno
precedente;
2) la tassa automobilistica, la soprattassa annuale e
la tassa speciale sono disciplinate dalle stesse norme che regolano gli analoghi tributi erariali vigenti nel
territorio delle regioni a statuto speciale, ivi comprese
quelle concernenti le sanzioni e la loro entità, e sono
riscosse negli stessi termini, con le stesse modalità ed a mezzo dello stesso concessionario della riscossione degli
analoghi tributi erariali, il quale verserà i tributi
regionali riscossi nelle casse della regione di competenza ed avrà diritto allo stesso aggio fissato per i detti
tributi erariali;
3) la rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo
o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una regione diversa da quella nel cui ambito era
precedentemente iscritto non dà luogo all'applicazione di una ulteriore tassa, soprattassa annuale e tassa speciale
per il periodo per il quale il tributo dovuto è stato
riscosso dalla regione di provenienza;
4) contestuale riduzione del fondo comune di cui
all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
d) all'istituzione, a decorrere dal 1994, a favore delle regioni a statuto ordinario di un'imposta
sull'erogazione del gas e dell'energia elettrica per usi
domestici commisurata al prezzo, al netto di imposte e
tasse, delle erogazioni e di un'analoga imposta a favore
delle province, secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
1) l'imposta può essere proporzionale o progressiva a
scaglioni in rapporto al crescere dei consumi;
2) l'imposta regionale è determinata da ciascuna regione, con propria legge, in misura complessivamente non eccedente il 6 per cento;
3) l'imposta provinciale è deliberata da ciascuna provincia in misura complessivamente non eccedente l'uno
per cento;
4) l'imposta regionale e l'imposta provinciale sono
dovute alla regione ed alla provincia ove sono ubicate le
utenze dai soggetti erogatori con obbligo di rivalsa sugli utenti;
5) in armonia con le disposizioni di carattere
generale in materia di tributi regionali e provinciali
saranno determinati le modalità di articolazione delle
aliquote, fra il minimo e il massimo, le modalità di
accertamento, i termini per il versamento alle regioni ed
alle province dei relativi tributi, nonché le sanzioni, le indennità di mora e gli interessi per il mancato o
ritardato versamento;
e) all'istituzione, a decorrere dal 1993, a favore delle province, di una o più imposte sull'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), d) e g) del comma 1
dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
f) all'applicazione agli enti locali di una disciplina
dei trasferimenti correnti che, nell'ambito dell'art. 54
della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenga conto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
1) istituzione di un sistema a regime di
determinazione del complesso dei trasferimenti erariali
agli enti locali che, salve le detrazioni di cui al n. 2), garantisca dal 1994 un andamento coordinato con i princìpi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale
contenuti nei documenti di programmazione statale, con
unificazione degli stanziamenti di bilancio di carattere
ripetitivo, secondo le tipologie previste dall'art. 54
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e con definizione delle rispettive quantificazioni;
2) corresponsione ai comuni per il 1993 di
trasferimenti ordinari e perequativi pari a quelli
corrisposti nel 1992, al lordo della detrazione di cui al
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
eventualmente aumentati secondo le indicazioni della legge finanziaria per lo stesso anno e versamento all'erario da
parte dei comuni del gettito dell'ICI calcolato con
l'aliquota del 4 per mille, al netto della perdita del
gettito INVIM calcolato sulla base della media delle
riscossioni del triennio 1990-1992; corresponsione alle
province di trasferimenti ordinari e perequativi calcolati in modo analogo a quello dei comuni; corresponsione alle
comunità montane per il 1993 di fondi ordinari pari a
quelli del 1992 ed aumentati con lo stesso metodo adottato per i comuni; detrazione dai trasferimenti erariali
correnti, a decorrere dal 1994, di un importo complessivo
pari al gettito dovuto per l'anno 1993 dell'ICI calcolato
sulla base dell'aliquota del 4 per mille, ridotto della
perdita derivante dalla soppressione dell'INVIM; gli
accertamenti dell'ICI dovuta per l'anno 1993, in deroga a
quanto disposto nella lettera a), numeri 11), 14) e 15),
sono effettuati dall'Amministrazione finanziaria in base
alle disposizioni vigenti in materia di imposte sui
redditi, avvalendosi anche dei dati ed elementi forniti dai comuni; le somme riscosse dall'Amministrazione finanziaria per effetto di detti accertamenti sono di spettanza dello
Stato, sino alla concorrenza dell'aliquota obbligatoria;
3) conservazione a ciascun ente locale di contributi
erariali che finanzino i servizi indispensabili di cui
all'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per le
materie di competenza statale, delegate o attribuite
all'ente locale stesso;
4) applicazione dal 1994 dei parametri obiettivi
stabiliti dal predetto art. 54 della legge n. 142 del 1990 e attuazione dello stesso anno della perequazione degli
squilibri della fiscalità locale, con particolare
considerazione:
4.1) dei comuni montani con popolazione inferiore a
5.000 abitanti;
4.2) dei comuni non montani con popolazione inferiore
a 2.000 abitanti;
4.3) dei comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di
reddito;
4.4) dei comuni capoluogo di provincia;
4.5) degli enti aventi nel 1992 trasferimenti
erariali ordinari e perequativi, per abitante, inferiori a quelli della fascia demografica di appartenenza;
5) ripartizione del fondo per trasferimenti correnti
alle comunità montane, con quote di fabbisogno minimo per ente e con riferimento alla popolazione montana;
6) eliminazione, successivamente al periodo
transitorio, dei vincoli in atto esistenti sul controllo
centrale delle piante organiche, sulle assunzioni di
personale e sui tassi di copertura del costo dei servizi,
tranne che per gli enti locali con situazioni
strutturalmente deficitarie;
7) certificazione amministrativa dei bilanci di
previsione e dei conti consuntivi degli enti locali e dei
relativi consorzi, con previsione di ritardo
nell'erogazione dei trasferimenti erariali per i
trasgressori;
g) all'autorizzazione alle province, ai comuni, ai
loro consorzi, alle aziende municipalizzate ed alle
comunità montane ad assumere mutui per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi
pubblici, assistiti o meno da contributi in conto capitale o in conto interessi dello Stato o delle regioni soltanto
sulla base di progetti 'chiavi in manò ed a prezzo chiuso.
Il piano finanziario previsto dall'art. 4, comma 9, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, deve
assicurare l'equilibrio economico-finanziario
dell'investimento e della connessa gestione, anche in
relazione agli introiti previsti e deve essere
preventivamente assentito da un istituto di credito
mobiliare scelto nell'elenco che sarà approvato dal
Ministro del tesoro. Le opere di cui alla presente lettera che superano l'importo di un miliardo di lire dovranno
essere sottoposte a monitoraggio economico e gestionale, a cura di società specializzata all'uopo autorizzata dal
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del
tesoro, con riparto dei costi relativi tra l'ente
mutuatario e l'istituto di credito mobiliare finanziatore.
Per gli interventi di cui alla presente lettera gli enti
interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in
misura tale da assicurare l'equilibrio economico-
finanziario dell'investimento e della connessa gestione.
2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi diretti al
riordino dell'ordinamento finanziario e contabile delle
amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane, con l'osservanza dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) armonizzazione con i princìpi della contabilità
generale dello Stato, per la parte applicativa dei
princìpi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142,
tenuto conto delle esigenze del consolidamento dei conti
pubblici e dell'informatizzazione;
b) applicazione dei princìpi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'introduzione in forma graduale e progressiva della contabilità economica a decorrere dal
1995 fino ad interessare tutti gli enti, con facoltà di
applicazione anticipata;
c) definizione, nell'ambito del sistema di
contabilità economica, dei princìpi per la determinazione dei costi e degli ammortamenti dei servizi degli enti
locali;
d) inclusione nell'ordinamento finanziario e contabile
della possibilità di ricorso all'istituto del dissesto per il risanamento degli enti locali in grave crisi
finanziaria, secondo i criteri contenuti nelle leggi in
vigore, e coordinamento delle norme in materia.
3. Restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
4. Il Governo della Repubblica è, altresì, delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
diretti alla revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1 gennaio 1994, di tributi locali vigenti, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affisioni:
1) tassazione della pubblicità esterna avente
finalità commerciale o rilevanza economica, assumendo come parametro di commisurazione dell'imposta il mezzo
pubblicitario utilizzato, secondo la sua natura, le sue
dimensioni e la sua ubicazione;
2) attribuzione della soggettività passiva a colui
che dispone dei mezzi pubblicitari e regolamentazione della responsabilità tributaria di colui che produce, vende la
merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità;
3) ridefinizione delle tariffe sulla base delle
disposizioni di cui al n. 1), ripartendo i comuni in non
più di cinque classi, in modo che la previsione di gettito per l'anno 1994 non ecceda il doppio del gettito lordo
registrato nel 1992. Per le pubbliche affisioni le tariffe saranno stabilite tenendo conto del costo medio del
servizio reso;
4) revisione delle disposizioni riguardanti la
gestione dell'imposta sulla pubblicità nonché del
servizio delle pubbliche affissioni, sulla base anche
dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province:
1) rideterminazione delle tariffe al fine di una più
adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile
nonché in relazione alla ripartizione dei comuni in non
più di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le
occupazioni permanenti, non potranno superare il 50 per
cento delle misure massime di tassazione vigente; le
tariffe per le occupazioni temporanee, per ciascun giorno, non potranno superare il 10 per cento di quelle stabilite, per ciascun anno, ai fini delle occupazioni permanenti
ordinarie di cui all'art. 195 del testo unico per la
finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre
1931, n. 1175, e successive modificazioni, e potranno
essere graduate in relazione al tempo di occupazione;
2) introduzione di forme di determinazione forfettaria
della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e
sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi;
3) soppressione della tassa per le occupazioni
permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e simili di carattere stabile, gravante sulle unità immobiliari, e determinazione di criteri certi per la tassa sui passi
carrabili;
4) regolamentazione della gestione della tassa secondo
criteri analoghi a quelli previsti per l'imposta comunale
sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
c) in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani:
1) adeguamento del tributo alla sua natura di tassa anche mediante un più diretto collegamento tra fruibilità del servizio e applicabilità della tassa nonché
attraverso la determinazione di parametri di commisurazione del prelievo sulla base della potenzialità di produzione
di rifiuti definita mediante adeguati criteri oggettivi;
2) definizione di precise modalità di equiparazione ai rifiuti urbani, ai fini del regime di privativa comunale e di applicazione della tassa, dei residui derivanti dalle attività produttive;
d) in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni, di tassa di
occupazione e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani:
1) revisione ed armonizzazione del procedimento di
accertamento e riscossione, con la previsione anche di
versamenti diretti a mezzo conto corrente postale, con
applicazione, per la riscossione coattiva, delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
2) revisione delle agevolazioni, mantenendo solo
quelle che rispondono a finalità di carattere sociale e di economicità di gestione;
e) in materia di imposte e tasse comunali e
provinciali, attribuzione alla Direzione generale per la
finanza locale presso il Ministero delle finanze della
funzione di vigilanza sulle gestioni dei servizi tributari, anche mediante controlli sulle delibere adottate per
regolamenti e tariffe, al fine di verificare l'osservanza
delle disposizioni che disciplinano i singoli tributi e il regolare funzionamento dei servizi.
5. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1,
valutato in lire 29.423 miliardi per l'anno 1993 e lire
24.510 miliardi per l'anno 1994, si provvede:
a) quanto a lire 1.650 miliardi per l'anno 1993 e lire 1.700 miliardi per l'anno 1994, mediante utilizzo delle
entrate indicate all'art. 4 del decreto-legge 30 settembre
1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'art.
6 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202;
b) quanto a lire 8.290 miliardi per l'anno 1993, con
le maggiori entrate di cui al comma 1, lettera f), n. 2);
c) quanto a lire 15.933 miliardi per l'anno 1993 e
lire 19.400 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale
utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni
dell'accantonamento 'Disposizioni finanziarie per le prov-
ince, per i comuni e le comunità montané iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1992-1994, al cap. 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1992;
d) quanto a lire 3.550 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.410 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo
delle proiezioni dello stanziamento iscritto al cap. 5926
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente
ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8 della
legge 16 maggio 1970, n. 281.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Al fine dell'espressione del parere da parte delle
commissioni permanenti competenti per la materia di cui al
presente articolo, il Governo trasmette alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei
decreti legislativi in attuazione dei princìpi e dei
criteri direttivi di cui al comma 1, lettere a), c), e), f) e g), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e gli schemi dei decreti legislativi
in attuazione dei princìpi e dei criteri direttivi di cui
al comma 1, lettere b) e d), e ai commi 2 e 4, entro dieci
mesi dalla predetta data. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione. I decreti
legislativi in attuazione dei princìpi e dei criteri
direttivi di cui al comma 1, lettere b) e d), sono emanati
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
8. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di
cui al presente articolo, nel rispetto dei princìpi e
criteri direttivi determinati dall'articolo stesso e previo parere delle commissioni di cui al comma 7, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31
dicembre 1993".
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non può avvenire se non con
determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Per il testo dell'art. 4, comma 4, lettere a), b), c), d) e e) della legge n. 421/1992 si veda in nota al titolo.