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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993, n. 269

Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/08/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/06/2001)
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Testo in vigore dal:  23-6-2001
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Art. 6

Ricerca di base e finalizzata. Finanziamento
1. L'attività scientifica di base degli Istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica.
2. I progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di particolari obiettivi.
3. La ricerca scientifica svolta dagli istituti è finanziata con stanziamenti previsti dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
((. . .))
e con entrate assicurate dalle regioni e da altri organismi.
4. Il finanziamento dell'attività scientifica di cui al comma 1 è disposto dal Ministero della sanità, mediante l'erogazione di fondi, anche su base pluriennale.
5. L'attività di assistenza sanitaria svolta dagli istituti è finanziata dalla regione competente per territorio, sulla base delle disposizioni sugli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.