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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 99

Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/3/92 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-3-1992

Art. 14

Registri di carico e scarico
1. Il produttore di fanghi destinati all'agricoltura, deve annotare sul registro di carico e scarico di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e all'art. 3 comma 5 della legge n. 475/88;
a) i quantitativi di fango prodotto e quelli forniti per uso agricolo;
b) la composizione e le caratteristiche dei fanghi rispetto ai parametri di cui all'allegato 1 B;
c) il tipo di condizionamento impiegato;
d) i nomi e gli indirizzi dei destinatari dei fanghi e i luoghi previsti di utilizzazione dei fanghi.
2. I registri sono a disposizione delle autorità competenti e deve esserne trasmessa annualmente copia alla Regione ai fini della relazione di cui all'art. 6, comma 5.