stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 529

Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/1/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2009)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  4-5-1994
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;
((Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali e dell'agricoltura e delle foreste,)) di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina:
a) l'istituzione, per gli animali, compresi nell'elenco di cui all'allegato II del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, ed appartenenti a specie e razze diverse da quelle regolamentate dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, del relativo libro genealogico, così come definito nell'allegato al presente decreto;
b) l'istituzione, per le specie e razze autoctone di cui alla lettera a), che presentino limitata diffusione, per le quali non siano istituiti i libri genealogici, del relativo registro anagrafico, così come definito nell'allegato al presente decreto;
c) la riproduzione dei detti animali secondo le norme stabilite, per ciascuna razza e specie, dai relativi disciplinari dei libri genealogici o registri anagrafici di cui al successivo art. 2;
d) la commercializzazione degli stessi animali e dello sperma, degli ovuli e degli embrioni ad essi relativi, secondo le norme stabilite, per ciascuna razza e specie, dai relativi disciplinari dei libri genealogici o dei registri anagrafici, nonché sulla base della apposita certificazione genealogica, di cui al successivo art. 5.