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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 maggio 1992, n. 466

Regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici.

note: Entrata in vigore del decreto: 17/12/1992
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Testo in vigore dal:  17-12-1992

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi o sistemi di sicurezza diversi da quelli previsti nel citato decreto;
Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, che fissa i requisiti cui devono soddisfare le cinture di sicurezza ed i relativi ancoraggi;
Tenuto conto che durante il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi metallici, in corrispondenza del piano in fase di montaggio o smontaggio, il montatore, a protezione contro il rischio di caduta dall'alto, può disporre unicamente di mezzi di trattenuta che, in caso di caduta, lo trattengono, mantenendolo in sospensione, quali gli apparecchi anticaduta e le cinture di sicurezza;
Considerato inoltre che questo particolare impiego della cintura di sicurezza, in rapporto alla posizione obbligata dell'ancoraggio dell'organo di trettenuta ed alla lunghezza per quest'organo richiesta allo scopo di consentire al montatore la mobilità necessaria alle operazioni di montaggio e smontaggio, comporta il rischio di cadute libere di altezza, in ogni caso, maggiore di m 1,50;
Considerato che le indicazioni desumibili dalle norme di buona tecnica, adottate dai competenti organismi di altri Paesi della Comunità economica europea, consentono di prendere in considerazione cinture di sicurezza speciali, con freno a dissipazione di energia incorporato nell'organo di trattenuta, che permettono di affrontare altezze di caduta libera fino a 4 metri, contenendo le decelerazioni e le conseguenti sollecitazioni dinamiche, in fase di arresto della caduta, entro limiti confrontabili con i valori che i suddetti parametri possono assumere nelle cinture di sicurezza ordinarie, in conseguenza di cadute libere di altezza fino a metri 1,50;
Visto l'esito delle prove preliminari effettuate presso il laboratorio di Monteporzio Catone dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, per accertare:
a) l'utilizzazione pratica, nel montaggio e smontaggio di un comune ponteggio, di una attrezzatura protettiva comprendente, oltre ad una cintura di sicurezza, una guida rigida, vincolata ai montanti interni di un ponteggio in prossimità del traverso, ed un organo di ancoraggio scorrevole lungo la guida stessa;
b) la capacità di un comune ponteggio a telai, regolarmente ancorato alla costruzione, di sopportare le sollecitazioni dinamiche indotte senza che si determinino condizioni di instabilità della struttura;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, sull'attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alle procedure di informazione nel settore delle norme e della regolamentazione tecnica a seguito della quale il decreto 28 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 28 giugno 1985, deve ritenersi abrogato;
Ravvisata la necessità di procedere al riconoscimento dell'efficacia di detta nuova attrezzatura protettiva, da utilizzare nel montaggio e smontaggio dei ponteggi metallici fissi, la cui adozione consenta di derogare dalla limitazione di cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;
Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;
Udito il parere del consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 maggio 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1991;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti della disposizione dell'articolo 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, per le attrezzature di cui ai successivi articoli, è ammessa deroga all'applicazione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, concernente le cinture di sicurezza, limitatamente all'impiego delle attrezzature stesse nelle operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi metallici fissi (di cui al capo V del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164/1956) e quando non risultino utilizzabili altri mezzi protettivi capaci di contenere l'altezza di caduta libera entro il limite massimo di m 1,50 senza pregiudizio per la mobilità del lavoratore richiesta dalle operazioni di montaggio e di smontaggio dei ponteggi.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministerialil ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- L'art. 395, ultimo comma, del D.P.R. n. 547/1955 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) così dispone: "Le disposizioni del presente decreto non si applicano, altresì, per le macchine, impianti e loro parti, costruiti o installati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quando si tratti di adottare nuovi mezzi o sistemi di sicurezza, di riconosciuta efficacia, diversi da quelli prescritti dal decreto stesso. Il riconoscimento dell'efficacia dei nouovi mezzi o sistemi è effettuata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'art. 393".
- La legge n. 164/1956 reca: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni". Si trascrive il testo del relativo art. 10:
"Art. 10 (Cinture di sicurezza). - Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili a forbice e simili, su muri in demolizione e nei lavori analoghi che comunque espongano a rischi di caduta dall'alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta.
La fune di trattenuta deve essere assicurata, direttamente o mediante anello scorrevole lungo una fune appositamente tesa, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
La fune e tutti gli elementi costituenti la cintura devono avere sezioni tali da resistere alle sollecitazioni derivanti da un'eventuale caduta del lavoratore.
La lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da limitare la caduta a non oltre m 1,50.
Nei lavori su pali l'operaio deve essere munito di ramponi e di cinture di sicurezza".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'ultimo comma dell'art. 395 del D.P.R. n. 547/1955 si veda in nota alle premese.
- Per il testo dell'art. 10 del D.P.R. n. 164/1956 si veda in nota alle premesse.