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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/2024)
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vigente al 26/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  6-10-2011
aggiornamenti all'articolo

Art. 204-bis

(( (Ricorso in sede giurisdizionale) ))
.
((
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.
L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
((105))
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AGGIORNAMENTO (62)

La Corte Costituzionale, con sentenza 5-8 aprile 2004, n. 114 (in G.U. 1a s.s. 14/4/2004, n. 15) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (105)

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."