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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 110

Attuazione della direttiva n. 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.

note: Entrata in vigore del decreto : 3/3/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2021)
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Testo in vigore dal:  3-3-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 50 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/108/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1991;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina la produzione, la distribuzione e la vendita degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.
2. I gelati non sono considerati alimenti surgelati.