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DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1990, n. 398

Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'((accisa)) sul ((gas naturale)) e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/1/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
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Testo in vigore dal:  1-6-2007
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Art. 10

((
1. I tributi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 sono dovuti dai soggetti indicati dall'articolo 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. Il versamento dei tributi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 è effettuato in favore della regione dove ha luogo il consumo del gas naturale.
3. La dichiarazione di cui all'articolo 26, comma 13, del decreto legislativo n. 504 del 1995, è presentata, in copia, anche alla regione competente per territorio, nel termine previsto dal medesimo comma 13.
4. Per i termini e le modalità di versamento dei tributi regionali a ciascuna regione, si applica quanto stabilito nell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
))