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DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-10-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/2020)
Testo in vigore dal:  7-10-1989

Art. 2

Ordinamento del Sistema statistico nazionale
1. Fanno parte del Sistema statistico nazionale:
a) l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
b) gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, istituiti ai sensi dell'art. 3;
c) gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome;
d) gli uffici di statistica delle province;
e) gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati e delle unità sanitarie locali;
f) gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
g) gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni e enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4;
h) gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.