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DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-10-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/2020)
Testo in vigore dal:  22-10-2010
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Art. 22

Compiti del consiglio
1. Il presidente convoca il consiglio e fissa le materie da portare alla sua discussione.
2. Spetta al consiglio:
a) di deliberare, entro il 30 aprile di ciascun anno, un piano annuale che evidenzi gli obiettivi, le spese previste per il successivo triennio e le previsioni annuali di entrata, con indicazioni separate di quelle proprie e di quelle a carico del bilancio statale, seguendone periodicamente lo stato di attuazione.
In tale documento è altresì inserito, con atto separato, il piano annuale di attuazione del programma statistico nazionale di cui all'art. 13;
b) di deliberare il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;
c) di deliberare il disegno organizzativo dell'Istituto, determinando gli uffici centrali e periferici e la loro organizzazione, fissandone i compiti e la dotazione di personale e di mezzi, nonché il regolamento organico e la pianta organica del personale;
d) di deliberare i regolamenti sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale, tenendo conto della natura specifica e dell'autonomia dell'ISTAT;
e) di deliberare la partecipazione dell'ISTAT al capitale di enti e società, ai sensi dell'art. 15, comma 2;
f)
((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 166))
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3.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 166))
.
4. Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere a), b) , c), d) ed e) del comma 2 sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto, quanto alla lettera c), con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e, quanto alle lettere d) ed e), con il Ministro del tesoro.