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DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-10-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/2020)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal:  31-10-2013
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Art. 16


Presidente

1. Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica, scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini,
((con esperienza internazionale,))
è nominato, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Egli ha la legale rappresentanza e provvede all'amministrazione dell'Istituto, assicurandone il funzionamento.
2. Il presidente può adottare provvedimenti di competenza del comitato di cui
((all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,))
nei casi di urgente necessità, salvo ratifica dello stesso organo, da convocare immediatamente e comunque entro trenta giorni dalla data del provvedimento.
3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, può delegare la legale rappresentanza e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del consiglio.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 166.
5. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Ad esso spetta una indennità di carica da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.