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DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-10-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/2020)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  19-12-2012
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Art. 12

(( (Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica) ))


((
1. È istituita la Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica avente il compito di:
a) vigilare sull'imparzialità, sulla completezza e sulla qualità dell'informazione statistica, nonché sulla sua conformità con i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali e comunitari, prodotta dal Sistema statistico nazionale;
b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, garantendo al Presidente dell'Istat e al Garante per la protezione dei dati personali la più ampia collaborazione, ove richiesta;
c) esprimere un parere sul Programma statistico nazionale predisposto ai sensi dell'articolo 13;
d)redigere un rapporto annuale, che si allega alla relazione di cui all'articolo 24.
2. La Commissione, nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al Presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la Commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. La Commissione è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
4. La Commissione è composta da cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, ovvero tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di particolare prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti a uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.
Possono essere nominati anche cittadini di Paesi dell'Unione europea in possesso dei medesimi requisiti. I membri della Commissione restano in carica per cinque anni e non possono essere riconfermati.
Il Presidente è eletto dagli stessi membri.
5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e alle riunioni partecipa il Presidente dell'ISTAT. Il Presidente della Commissione partecipa alle riunioni del Comitato di cui al comma 2.
6. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituisce, a questo fine, un'apposita struttura di segreteria.
7. La partecipazione alla Commissione è gratuita e gli eventuali rimborsi spese del Presidente e dei componenti derivanti dalle riunioni di cui al comma 5 sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.