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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950, n. 327

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/1986)
Testo in vigore dal:  21-10-1975
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

((Sono da considerare di preminente interesse statale in relazione all'art. 3, lettera e), dello statuto speciale per la Sardegna le seguenti opere pubbliche:
a) costruzione, riparazione e manutenzione delle autostrade e delle strade statali classificate ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e di quelle classificate ai sensi delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo stesso, salvo che non vengano declassificate ai sensi dell'art. 12, della legge medesima;
b) costruzioni ferroviarie, ad eccezione delle linee metropolitane;
c) aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere esclusivamente turistico;
d) costruzione e manutenzione di porti di prima e seconda categoria, prima classe;
e) opere dipendenti da calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi;
f) edifici ed opere destinate all'espletamento di servizi statali;
g) opere di riparazione di danni bellici.
La regione autonoma della Sardegna deve essere sentita nella classificazione e declassificazione delle strade statali interessanti il proprio territorio))
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((Sono trasferiti alla regione autonoma della Sardegna: il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sardegna e gli uffici del genio civile con esclusione delle sezioni o servizi cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale))
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Il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna è integrato con tre membri, aventi voto deliberativo, designati dal Presidente della Giunta regionale.