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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 727

Norme in materia di stato e di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/02/1952)
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Testo in vigore dal:  20-6-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1


Per gli ufficiali superiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, appartenenti ai ruoli di cui all'art. 5 della legge 9 maggio 1940, n. 370, i limiti di età previsti dall'art. 31 della legge 9 maggio 1940, numero 369, e dalla tabella n. 1 annessa alla legge stessa, sono modificati come segue:
colonnelli: anni 56;
tenenti colonnelli: anni 54;
maggiori: anni 52.