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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1221

Norme concernenti gli aiutanti tecnici e il personale di servizio degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/1958)
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Testo in vigore dal:  28-10-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro
PROMULGA

il

seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 apre 1948. Degli aiutanti tecnici.

Art. 1


I macchinisti dei licei ginnasi e dei licei scientifici assumono la qualifica di "aiutanti tecnici".
Gli aiutanti tecnici dei licei ginnasi restano a carico dello Stato; quelli dei licei scientifici a carico delle Province, ad eccezione dell'aiutante tecnico del Liceo scientifico di Bolzano che è a carico dello stato.