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DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1948, n. 832

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, riguardante provvidenze a favore dei tesorieri comunali e provinciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/03/1953)
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Testo in vigore dal:  8-7-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni, transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1


L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo, 1946, n. 503, è sostituito dal seguente:
"Per l'anno 1944 e fino a tutto l'anno 1948 le Amministrazioni comunali e provinciali sono autorizzate a concedere ai rispettivi tesorieri, che non siano esattori o ricevitori provinciali delle imposte dirette, un compenso annuale, su loro richiesta, qualora, in conseguenza dei maggiori oneri verificatisi dopo l'8 settembre 1943, a seguito dell'applicazione dei miglioramenti economici al personale e per altre spese di gestione, i servizi di tesoreria siano divenuti onerosi.
Le disposizioni del precedente comma possono applicarsi anche ai tesorieri che siano esattori o ricevitori provinciali delle imposte dirette, tenuto conto dei benefici conseguiti per effetto dei decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 351, 18 giugno 1945, n. 424, 12 ottobre 1945, n. 689, e dei provvedimenti successivi emanati a favore degli agenti della riscossione in dipendenza dei maggiori oneri di gestione".