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DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1948, n. 662

Provvidenze in favore della produzione bacologica nella campagna serica 1947.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/03/1955)
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Testo in vigore dal:  20-3-1955
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sentito il parere della Corte dei conti;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio, per il tesoro, per il bilancio, per il commercio con l'estero e per il lavoro e la previdenza sociale;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1


È corrisposto a carico dello Stato, sui bozzoli prodotti nella campagna 1947, un contributo non superiore a L. 100 per ogni chilogrammo a fresco. (1)
((3))

Per le partite dei detti bozzoli non ancora venduti, l'intero contributo è corrisposto ai produttori, per tramite delle organizzazioni di raccolta e degli istituti di credito che hanno finanziato l'ammasso.
Per le partite dei detti bozzoli che siano stati venduti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, il contributo per le partite cedute ad un prezzo non superiore a L. 150 al chilogrammo a fresco, base dieci per uno, spetta per intero ai produttori; per le partite cedute ad un prezzo superiore alle L. 150, ma non superiore alle L. 250, va ripartito tra il produttore venditore, al quale spetta una quota pari alla differenza tra 250 ed il prezzo conseguito, e l'industriale acquirente, al quale spetta il residuo; per le partite cedute ad un prezzo superiore alle L. 250 l'intero contributo spetta all'industriale acquirente.
Per le partite di bozzoli bianchi e bibianchi i prezzi base indicati nel comma precedente si intendono aumentati di L. 50 al chilogrammo.
Sono inoltre rimborsate, a carico dello Stato, L. 40 per chilogrammo a fresco, a compenso globale delle spese di raccolta collettiva, essiccazione, cernita e conservazione dei bozzoli.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 27 ottobre 1950, n. 1124 ha disposto (con l'art. 1) che "È determinata in L. 50, per ogni chilogrammo a fresco, la misura dell'acconto da corrispondere sul contributo previsto dall'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, per i bozzoli prodotti nella campagna bacologica 1947."
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 10 dicembre 1954, n. 1408 ha disposto (con l'art. 1) che "È determinata in L. 61.0937 al chilogrammo a fresco, al lordo della ritenuta prevista a favore dell'Ente nazionale serico dall'art. 12 della legge 13 marzo 1951, n. 187, la misura del contributo di cui all'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, per i bozzoli prodotti nella campagna bacologica 1947."