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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 1948, n. 751

Proroga al 15 aprile 1948 dell'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 della legge 24 marzo 1942, n. 369, concernente modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali e disposizioni transitorie sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/07/1951)
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Testo in vigore dal:  24-6-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1


L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge 24 marzo 1942, n. 360, è prorogata al 15 aprile 1948.