stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 307

Modificazioni allo stato dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza e istituzione dei limiti di età per il loro collocamento a riposo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/02/1952)
nascondi
Testo in vigore dal:  23-2-1952
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio del Ministro con deliberazione del 4 marzo 1948;

Art. 1


I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio permanente della Guardia di finanza sono collocati a riposo al compimento del 55° anno di età se marescialli maggiori, del 52° anno se marescialli capi o ordinari, del 50° anno se brigadieri o sottobrigadieri e del 48 anno se appuntati o finanzieri. Allo scadere di tali limiti di età si considerano rescisse di diritto le rafferme che essi abbiano in corso.
Le disposizioni del precedente comma sostituiscono quelle in vigore sul collocamento a riposo dei sottoufficiali e militari di truppa del Corpo per compiuti periodi massimi di servizio. Restano ferme le norme vigenti sulla cessazione dal servizio per altre cause.
((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 18 gennaio 1952, n. 40 ha disposto (con l'art. 18) che "In deroga all'art. 1 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori che hanno conseguito la nomina alle cariche speciali sono collocati a riposo al compimento del 58° anno di età".