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DECRETO LEGISLATIVO 9 febbraio 1948, n. 219

Proroga di provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/1953)
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Testo in vigore dal:  9-4-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 28 gennaio 1948:

Art. 1


Le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, concernenti l'aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e la soppressione della tassa erariale dei 10% sulle percentuali medesime, continuano ad avere effetto fino al 1 luglio 1948.