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DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1948, n. 450

Ulteriore trattenimento in servizio di sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza che si trovino nella posizione di richiamati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  1-6-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1


Per fronteggiare le esigenze dei servizi d'istituto è data facoltà al Comando generale della guardia di finanza di mantenere ulteriormente in servizio, a domanda, non oltre il 30 giugno 1950, i sottufficiali e militari di truppa che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in servizio nel Corpo nella posizione di richiamati, sempre che essi siano riconosciuti idonei al servizio e giudicati meritevoli dalle autorità gerarchiche previste dalla legge per i giudizi di avanzamento.