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DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 1948, n. 165

Ricostituzione dei comune di Falconara Marittima (Ancona).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/11/1951)
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Testo in vigore dal:  27-3-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1



Il comune di Falconara Marittima, aggregato a quello di Ancona e a quello di Chiaravalle col regio decreto 15 aprile 1928, n. 882, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Il Prefetto di Ancona, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.