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DECRETO LEGISLATIVO 7 febbraio 1948, n. 48

Norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti già adottati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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Testo in vigore dal:  21-2-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 5 febbraio 1948:

Art. 1

(Esenzione dal procedimento di dispensa dal servizio)


I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, a qualunque categoria appartengano, aventi grado inferiore al 5°, o parificato, della classificazione statale, sono esenti dal procedimento di dispensa dal servizio, di cui al decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 702, salvo che si trovino nelle condizioni prevedute nelle lettere a), c), d), e), g), dell'art. 2 del decreto medesimo, limitatamente, per quanto riguarda la lettera g), all'opera specifica di collaborazione con i tedeschi.
I procedimenti ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei confronti del personale, di cui al comma precedente, sono estinti e le decisioni di dispensa dal servizio, non ancora seguite dall'adozione del relativo provvedimento della competente Amministrazione, rimangono prive di effetto.
Per le Amministrazioni diverse da quelle dello Stato, la parificazione dei gradi, agli effetti del presente decreto, è deliberata dal capo dell'Amministrazione, salvo che esse abbiano provveduto al riguardo, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 702.
Il provvedimento di parificazione ai gradi superiori al 6° può essere impugnato dagli interessati entro il termine perentorio di trenta giorni, con ricorso al Consiglio di Stato, Sezione speciale per l'epurazione. Il ricorso può essere proposto anche contro i provvedimenti di parificazione adottati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto ed in tal caso il termine di trenta giorni decorre dalla data anzidetta. La proposizione del ricorso, se l'interessato è stato già dispensato dal servizio in seguito a procedimento di epurazione, importa la sospensione del termine stabilito nel comma secondo del successivo art. 2 fino alla comunicazione della decisione del Consiglio di Stato.