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DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 1948, n. 90

Modalità di pagamento dell'integrazione bilanci degli Enti Comunali di Assistenza (E.C.A.), dell'indennità di caropane e di altre spese dell'Amministrazione dell'interno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/01/1952)
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Testo in vigore dal:  19-3-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sentita la Corte dei conti;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947;

Art. 1


Fino al 30 giugno 1948, per il pagamento delle integrazioni dei bilanci degli enti comunali di assistenza e della indennità, caro-pane agli assistiti, è autorizzata, in deroga all'art. 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, l'emissione di aperture di credito per un importo non superiore a lire 100.000.000, sempre che non sia possibile provvedere mediante l'emissione di mandati diretti.