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DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 1948, n. 21

Disposizioni di coordinamento in conseguenza dell'abolizione della pena di morte.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  5-2-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 gennaio 1948;

Art. 1


Le disposizioni dei commi primo e secondo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, sono estese ai delitti previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra.
Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena, con l'isolamento diurno per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni.