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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1947, n. 1461

Proroga delle locazioni di immobili urbani e sfratti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1948)
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Testo in vigore dal:  20-6-1948
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la grazia e giustizia; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


I contratti di locazione e di sublocazione, prorogati ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39, sono ulteriormente prorogati fino alla prima scadenza, dopo il 30 giugno 1948, del termine stabilito dalla legge o dagli usi per il caso di rinnovazione tacita del contratto.
La proroga spetta, sia nei confronti del locatore, sia nei confronti dell'acquirente dell'immobile, nonostante qualunque patto contrario, e quand'anche sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita.
Non spetta alcuna proroga relativamente ai contratti di locazione e di sublocazione stipulati dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39. Questa norma non si applica per le assegnazioni disposte dal Commissario per gli alloggi dopo la data suddetta.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. 5 maggio 1948, n. 596 ha disposto (con l'art. 1) che "La proroga dei contratti di locazione e di sublocazione disposta nell'art. 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461, è protratta fino al 30 settembre 1948 o alla prima scadenza successiva del termine stabilito dalla legge o dagli usi per il caso di rinnovazione tacita del contratto. Non rientrano fra i contratti esclusi dalla proroga a termini dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461, quelli che siano da considerare come rinnovazioni di contratti preesistenti".