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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 dicembre 1947, n. 1488

Norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/1951)
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Testo in vigore dal:  23-1-1948

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 6 gennaio 19-14, n. 9;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, allontanato dal servizio durante il regime fascista, qualora risulti indubitabilmente comprovato dagli atti in possesso dell'amministrazione che motivo esclusivo dell'allontanamento sia stato quello di avere, anteriormente al 28 ottobre 1922, partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste o date altre positive manifestazioni di antifascismo, spetta la liquidazione del trattamento di quiescenza, previa ricostruzione della carriera e con il computo del periodo intercorso dalla data di allontanamento dal servizio sino al raggiungimento dei limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo, ovvero, se non siano stati ancora raggiunti i limiti predetti, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
La ricostruzione della carriera è fatta secondo le disposizioni dell'art. 6, comma secondo, terzo e quarto, del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301.
Le disposizioni che precedono si applicano anche ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza indiretto o riversibile nei casi in cui spetti.
Per l'applicazione dei precedenti comma gli interessati debbono presentare domanda all'amministrazione competente entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata, in vigore del presente decreto. Per i prigionieri non ancora rimpatriati il termine decorre dalla data del rimpatrio.
Il trattamento di quiescenza concesso dal presente articolo ha decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Al personale che, allontanato dal servizio nelle condizioni previste dal primo comma, abbia presentato domanda di riammissione in servizio anteriormente al 1 giugno 1947, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e successive integrazioni, sulla riammissione in servizio e sulla ricostruzione della carriera.