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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 dicembre 1947, n. 1651

Ulteriore trattenimento in servizio di sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  2-3-1948

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, sull'ordinamento della Guardia di finanza, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


I sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza, cessati dal servizio permanente e rimasti in servizio nel Corpo ininterrottamente, in qualità di trattenuti, possono, a domanda, essere mantenuti in tale posizione fino a tutto il 30 giugno 1948, anche se entro questa data compiano il periodo massimo di servizio previsto per il loro grado, purché conservino il requisito della idoneità fisica e siano riconosciuti meritevoli da apposite commissioni legionali composte del comandante di legione o di reparto corrispondente, che le presiede, da un ufficiale superiore e da un capitano, scelti dallo stesso comandante di legione.
Contro le decisioni delle commissioni gli interessati possono proporre ricorso al Comando generale.
Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 16 ottobre 1946.