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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 settembre 1947, n. 1249

Riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani che divengano cittadini del Territorio Libero di Trieste.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/1953)
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Testo in vigore dal:  7-12-1947

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana;
Visto il regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, recante le norme per la esecuzione di detta legge;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per la grazia e giustizia; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

Articolo unico.

Per il riacquisto della cittadinanza italiana, da parte di coloro che la perdano, divenendo cittadini del Territorio Libero di Trieste, si applicano le disposizioni degli articoli 9, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555.
I termini previsti dal n. 3 del primo comma e dall'ultimo comma del citato art. 9 sono ridotti, rispettivamente, a quattro mesi e ad un anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1947

DELLO STATO

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana;

Visto il regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, recante le norme per la esecuzione di detta legge;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo

Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per la grazia e giustizia; HA SANZIONATO E PROMULGA: Articolo unico.

Per il riacquisto della cittadinanza italiana, da parte di coloro

che la perdano, divenendo cittadini del Territorio Libero di Trieste,

si applicano le disposizioni degli articoli 9, 11 e 12 della legge

13 giugno 1912, n. 555. I termini previsti dal n. 3 del primo comma e dall'ultimo comma del

citato art. 9 sono ridotti, rispettivamente, a quattro mesi e ad un anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1947 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA - SFORZA - GRASSI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 17 novembre 1947

Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 85. - FRASCA