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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 aprile 1947, n. 207

Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2005)
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Testo in vigore dal:  1-5-1947

Art. 8


Salva l'osservanza delle norme contenute nella legge 6 gennaio 1942, n. 27, e successive estensioni, per i posti di ruolo accantonati, un sesto dei posti di ruolo che saranno messi a pubblico concorso nel grado iniziale delle carriere statali di gruppo A e B, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché nei concorsi pubblici già indetti e per i quali alla date del presente decreto non sia stata ancora approvata la graduatoria del vincitori, sono riservati al personale civile non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito, che sia munito del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, che abbia riportato la idoneità nei concorsi medesimi.
Per i concorsi a posti di gruppo o la percentuale a favore del personale non di ruolo è elevata al terzo.
Al personale di cui al precedente comma si applica la disposizione dell'art. 3, comma secondo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Nelle assunzioni del personale subalterno un terzo dei posti disponibili alla data del presente decreto, esclusi i posti accantonati indicati nel primo comma del presente articolo, è riservato in favore del personale non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di ininterrotto e lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo nel quale sono disposte le assunzioni.
Per la ammissione del personale civile non di ruolo ai concorsi ai sensi dei comma precedenti si prescinde dal limite massimo di età.
È vietata ogni altra forma di sistemazione in ruolo del personale predetto, sia pure mediante concorsi riservati per esami o per titoli.