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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 394

Proroga del termine di cui all'art. 5, secondo comma, del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 315, per la unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura.

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Testo in vigore dal:  5-6-1946

UMBERTO II

RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 315, concernente l'unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coni i Ministri per il tesoro, per la grazia e giustizia, per l'industria e commerciò e per l'agricoltura e foreste; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 315, è prorogato fino a sei mesi dalla data del 1° giugno 1946 entro la quale il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa col Ministro per il tesoro, dovrà provvedere ed emanare le norme relative all'inquadramento del personale delle soppresse Casse mutue infortuni agricoli e della loro Federazione.