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DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1916, n. 1136

Col quale è approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. (016U1136)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/1936)
Testo in vigore dal:  30-9-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 818, e modificato con R. decreto 31 agosto 1910, n. 665;
Vista la legge 26 giugno 1913, n. 886, concernente i requisiti d'istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 14 giugno 1909, n. 442, per l'applicazione del testo unico;
Visto il R. decreto 31 agosto 1910, n. 698, col quale è stato modificato lo stesso regolamento;
Sentiti il Consiglio superiore del lavoro, il Consiglio superiore della sanità pubblica, il Consiglio del commercio ed il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro, segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi ministri segretari di Stato per l'interno, per l'istruzione pubblica, e per la grazia e giustizia e culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro dai ministri proponenti, per l'esecuzione del testo unico di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 818 e modificato con R. decreto 31 agosto 1910, n. 665, e della successiva legge 26 giugno 1913, n. 886.