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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 393

Rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale.

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Testo in vigore dal:  19-6-1946

Art. 7


Il conto della gestione, da rendersi ai proprietari dei beni non allenati, e per i beni alienati per il solo periodo anteriore alla alienazione, deve essere presentato entro Il termine di sci mesi, decorrente dalla entrata in vigore del presente decreto, nel caso in cui i beni siano stati già restituiti, oppure dalla data della restituzione, quando questa avvenga successivamente.
Per comprovata necessità tale termine può essere prorogato per non oltre sei mesi, con provvedimento del Ministro per il tesoro.